Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della L. 160/2019.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione; per gli anni successivi il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, è fissato al 30 APRILE di ogni anno.
c) l’importo del canone deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi, per eccesso se la frazione è superiore. Non si effettua il pagamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad euro 2,00= e sempre che non trattasi di quota-parte per occupazioni realizzate da più soggetti sulla medesima area.