Con il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dall'Amministrazione Comunale.
La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
I Comuni, ai fini dell’efficacia delle delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale dal 1° gennaio dell’anno d’imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento nel sito informatico individuato con D.M. 31 maggio 2002. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno d’imposta successivo a quello di riferimento o, nel caso di particolari ritardi nell’invio da parte del Comune, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione (art. 14, comma 8 del D. Lgs. n. 23/2011, nel testo come modificato con l’art. 4 comma 1 del D.L. n. 16/2012; art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997; art. 3 della Legge n. 212/2000).
A partire dall’anno d’imposta 2012, l’acconto dell’addizionale è calcolato applicando l’aliquota stabilita per l’anno d’imposta di riferimento, a condizione che la relativa delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. In mancanza di pubblicazione entro il predetto termine, l’acconto sarà calcolato assumendo l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente a quello di riferimento.