Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, compresa la produzione primaria, sono soggette a procedura di registrazione qualora non sia previsto l’obbligo del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.
La Giunta Regionale con le deliberazioni n. 1015/2008 e n. 2114/2010, ha individuato le Aziende sanitarie quali autorità competenti ai fini dell’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, stabilendo in capo alle stesse, per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore alimentare e degli stabilimenti e strutture di cui al Regolamento CE 1774/2002, nonché i connessi procedimenti amministrativi rientranti nell’ambito delle attività di controllo ufficiale; ha poi approvato le linee guida applicative dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale alimentari.
La notifica di inizio attività igienico sanitaria (N.I.A.) prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, è la comunicazione attestante che l’attività viene esercitata nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile, che l’operatore presenta all’Azienda USL di riferimento, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente.
La verifica della completezza e del merito, della notifica e della documentazione allegata, ai fini della registrazione o dell'aggiornamento sono in capo al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL di riferimento.
Normativa di riferimento:
- Regolamento CE n. 852/2004
- Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna del 07/07/2008, n. 1015
- Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna del 00/00/2010, n. 2114
- Determinazione R.E.R. Del 16842 del 27/12/2011.
Chi può presentate la NIA:
Il Titolare di una ditta o il Legale Rappresentante di una Società.